Il commercio in sede fissa è disciplinato dal “Titolo III Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa” del D.Lgs 114/98 (decreto Bersani), nonché dalle specifiche normative regionali.
Esercizi di vicinato
A livello nazionale sono definiti esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita da 1 mq. a 150 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e da 1 mq. a 250 mq nei comuni oltre i 10.000 ab.
Parecchie regioni hanno stabilito soglie dimensionali diverse. Per un dato certo è opportuno verificare la normativa regionale specifica.
In Lombardia, ai sensi del comma 2 dell’art. 133 del testo unico del Commercio della Regione (L.R.6/2010), i comuni sino a 3000 abitanti (c.d. piccoli comuni), in deroga al criterio della consistenza demografica possono scegliere se mantenere come soglia per gli esercizi di media distribuzione i 150 mq oppure innalzarla a 250 mq.
Medie strutture di vendita
Gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita da 151 mq. a 1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e da 251 mq. a 2.500 mq nei comuni oltre i 10.000 ab., salvo diverse disposizioni di alcune regioni (Sicilia, Valle d’Aosta, Trento, Bolzano, ecc.).
Per un dato certo è opportuno verificare la normativa regionale specifica.
In Lombardia, ai sensi del comma 2 dell’art. 133 del testo unico del Commercio della Regione (L.R.6/2010), i comuni sino a 3000 abitanti (c.d. piccoli comuni), in deroga al criterio della consistenza demografica possono scegliere se mantenere come soglia per gli esercizi di media distribuzione i 150 mq oppure innalzarla a 250 mq.
Grandi strutture di vendita
Gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita sopra i 1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e sopra 2.500 mq nei comuni oltre i 10.000 ab., salvo? diverse disposizioni di alcune regioni (Sicilia, Valle d’Aosta, Trento, Bolzano, ecc.).
Centri commerciali
A livello nazionale, il D.Lgs 114/98 (Art4, comma 1c) definisce ?centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
Le singole regioni hanno dato definizioni simili ma non del tutto coincidenti, individuando in alcuni casi la nozione di struttura di vendita organizzata in forma unitaria, e definendo diverse tipologie di struttura unitaria, talvolta assoggettate a normativa differenziata l’una dall’altra.
A livello nazionale non vengono individuate sotto tipologie di centri commerciali.
Allo stato dell’arte, spesso ripreso in alcune leggi regionali come quella della Lombardia, sono invece definite alcune sottocategorie:
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Centro commerciale, che può essere:
- Centro commerciale aggregato,
- Centro commerciale multifunzionale
- Factory Outlet Centre (FOC)
Parco commerciale
Comunque, all’individuazione delle tipologie non sempre corrisponde una definizione precisa, né una differenziazione delle norme applicabili
Generi ingombranti
In quasi tutte le regioni esiste una normativa specifica per la vendita di beni ingombranti, inamovibili, a consegna differita. In base al fatto che tali tipi di attività generano un flusso di clientela molto meno consistente di quello di un esercizio ordinario di pari dimensioni, e quindi un impatto urbanistico e viabilistico ridotto, in generale a tali esercizi viene attribuita una superficie convenzionale, pari a seconda dei casi a quella di un esercizio di vicinato o di una frazione della superficie lorda, in base alla quale vengono determinate sia la attribuzione ad una o all’altra tipologia di esercizi (vicinato, medie o grandi), sia gli standard urbanistici da rispettare.
In generale In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche di beni ingombranti, inamovibili, a consegna differita, salvo che si chiedano ed ottengano, le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/98, o equivalente regionali, per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Talune regioni, però, consentono l’applicazione degli standard ridotti anche solo ad un reparto di un esercizio ordinario, consentendo la vendita di articoli “normali” nel resto dell’edificio.
Di conseguenza è opportuno verificare la normativa regionale specifica.
In generale quasi tutte le regioni si sono attenute alla normativa nazionale che prevede:
- per gli esercizi di vicinato la semplice SCIA
- per le medie strutture l’autorizzazione comunale da rilasciarsi entro massimo 90 giorni dalla richiesta, nel rispetto di criteri specifici approvati dalla Giunta in base alle direttive regionali.
E’ comunque necessario l’utilizzo di un’area per la quale lo strumento urbanistico comunale ammetta espressamente la localizzazione di medie strutture di vendita.
Di recente, la regione Veneto ha stabilito che le medie strutture fino a 1.500 mq possano essere aperte con semplice SCIA.
- per le grandi strutture l’autorizzazione comunale da rilasciarsi entro massimo 180 giorni dalla richiesta, su conforme parere di una conferenza di servizi tra Comune, Provincia e Regione, nel rispetto delle specifiche indicazioni emanate dalla ?Regione.
E’ comunque necessario l’utilizzo di un’area per la quale lo strumento urbanistico comunale ammetta espressamente la localizzazione di grandi strutture di vendita.
Di recente, la regione Veneto ha stabilito che i Comuni possano autonomamente autorizzare l’apertura di grandi strutture di vendita nei centri storici.
La normativa generale si può sintetizzare come segue:
Disposizioni specifiche regionali
Lombardia
- D.c.r. Lombardia 12.11.2013 n. X/187 recante “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”;
- D.g.r. Lombardia 20.12.2013 n. X/1193, recante “Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita....”;
- D.g.r. Lombardia 5.12.2007 n. VIII/6024, recante “Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08”;
- D.c.r. Lombardia 13.03.2007 n. VIII/352, recante “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14”;
- D.g.r. Lombardia 21.11.2007 n. VIII/5913, recante “Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale (art., comma 3, L.r. n. 14/99)”.