Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta anche alle norme di Pubblica Sicurezza previste dal R.D. 773/1931, tra le quali l’art. 8 che prevede l’obbligo di conduzione personale dell’attività, salvo che venga nominato un rappresentante.
Il soggetto rappresentante, nominato dal titolare dell’autorizzazione, deve possedere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività.
I comuni, in applicazione delle specifiche normative regionali, possono individuare le porzioni di territorio in cui l’apertura degli esercizi va assoggettata a programmazione e quelle in cui l’insediamento è sostanzialmente libero.
Da alcuni anni le autorizzazioni vengono rilasciate come “Autorizzazione Unica”, che consente sia la somministrazione di pasti che di bevande. L’attività può essere svolta:
- in locali aperti al pubblico in generale;
- mediante distributori automatici;
- su aree pubbliche;
- a presso il domicilio del consumatore;
- nei confronti di una cerchia limitata di persone;
- all’interno di Circoli privati
- in modalità non assistita (consumo immediato sul posto di prodotti alimentari, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda senza servizio assistito di somministrazione). Non richiede autorizzazione, ma in genere una semplice comunicazione (vedere le norme delle singole Regioni).
La somministrazione a favore di una cerchia limitata di persone non richiede il possesso dei requisiti professionali.
Il meccanismo autorizzativo si applica esclusivamente alle aree soggette a programmazione che, stante la natura degli interessi da tutelare, difficilmente coincidono con l’intero territorio comunale.
Al di fuori di tali aree si applica comunque la SCIA.
La somministrazione rivolta ad una cerchia determinata di persone può essere avviata mediante S.C.I.A
La casistica si può quindi così riassumere:
L’attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico:
- Legge 26 10 1995 n° 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
D.p.r. 19 10 2011 n° 227 (semplificazione della documentazione di impatto acustico).
Vanno anche rispettate le disposizioni regionali in materia.
L’attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria:
Disposizioni relative ai locali ed alle attrezzature utilizzate:
- Regolamento CE 852/2004;
- Regolamento locale d’igiene.
Disposizioni relative alla sicurezza degli alimenti (HACCP):
- Regolamento CE 852/2004.
In quanto attività soggetta alle norme di P.S., la somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta in locali rispondenti alle norme sulla c.d. sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’Art. 153 regolamento esecuzione TULPS (R.D. 635/1940).
Le modalità di verifica della sorvegliablità sono fissate dal D.M. dell’Interno 17 12 1992 n° 564
In particolare:
- non deve essere impedita la sorvegliabilità delle vie di accesso ed uscita;
- deve essere garantito l’accesso diretto dalla pubblica via/piazza, senza la possibilità di accedere anche ad abitazioni private;
- In caso di locali interrati gli accessi devono essere visibili dalla strada/piazza o altro luogo pubblico;
- la somministrazione svolta nei circoli privati deve essere svolta all’interno della sede del circolo, non può avere accesso diretto dalla pubblica via e non può essere pubblicizzata all’esterno.
- le suddivisioni interne (fatta eccezione per i locali non aperti al pubblico e il WC) non posso essere chiusi con porte munite di serratura;
- i vani interni non aperti al pubblico devono essere debitamente segnalati e non può esservi impedito l’accesso agli agenti di P.S.
Principali norme regionali? (inserire tabella )
Disposizioni specifiche regionali
- D.c.r. Lombardia 12 11 2013 n° X/187 recante “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”;