Codice degli appalti
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Aggiornato il Codice dei contratti pubblici

 

Con il? D.Lgs. 19 aprile 2017, n° 56 (in SO n.22, relativo alla G.U. 05/05/2017, n.103, è stato modificato il? D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , che è stato rinominato “Codice dei contratti pubblici”.

Con la pubblicazione sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 (dopo oltre tre settimane dall’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto Correttivo) è partita ufficialmente la seconda fase del progetto di aggiornamento delle disposizioni normative che disciplineranno il settore degli appalti e delle concessioni pubbliche in Italia, probabilmente per il prossimo decennio. Il Decreto Correttivo, che apporta 441 modifiche a circa 130 articoli del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), è entrato in vigore lo scorso 20 maggio prossimo e, diversamente dal precedente Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006, dovrebbe rappresentare l'unico vero momento di modifica che assicurerà nel tempo più breve possibile una adeguata sistematizzazione al settore, superando le incertezze che accompagnano periodi transitori di durata eccessiva.

 

Di seguito i punti principali segnalati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 

Obbligatorietà nell'applicazione del "Decreto Parametri"

Le modifiche introdotte dall'art .14 co.1 D.Lgs. 56/ sanciscono l'obbligatorietà dell'uso del c.d. "Decreto Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (S.l.A.).

Già l'ANAC, con le Linee Guida n.1/2016, aveva già indicato che, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei S.l.A. e gli altri servizi tecnici, fosse opportuno fare riferimento ai criteri fissati dal D.M.17 giugno 2016 .

Il Correttivo, quindi, rende finalmente cogente tale orientamento, dettando regole certe per la definizione degli importi a base d'asta.

 

Introduzione dei commi 8 bis e ter all'art. 24 del Codice (pagamento dei corrispettivi).

Le integrazioni previste dai commi 8bis e 8ter dell'art. 24 del Codice escludono, a garanzia dei professionisti tecnici, la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera, o di prevedere per lo stesso forme di sponsorizzazione o di rimborso.

 

Progettazione interna ed esterna alle S.A.

Per quanto attiene all'eliminazione della priorità dell'affidamento dei servizi tecnici all'interno della stazione appaltante, resta quanto previsto all'articolo 24 del Codice. Le Pubbliche Amministrazioni potranno decidere, quindi, indifferentemente, di rivolgersi all'interno o all'esterno delle stesse per l'affidamento dei S.l.A.

Questa disposizione, unitamente alla limitazione del ricorso all'appalto integrato, ha già determinato un incremento notevole del mercato dei S.l.A. nel nostro Paese rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

 

Contratti sotto soglia

Le modifiche introdotte dall'art. 25 del "Decreto Correttivo" all'articolo 36 del Codice hanno escluso l'obbligo dell'acquisizione di due o più preventivi per l'affidamento degli appalti che ricadono sotto i 40.000 euro, offrendo così alle Stazioni Appaltanti la possibilità di ricorrere più agevolmente all'affidamento diretto.

Ciò comporterà, per questo tipo di affidamenti, una riduzione del ricorso alla procedura del massimo ribasso e dei ribassi ad essa conseguenti, nonché una semplificazione delle procedure amministrative.

 

Il ruolo del R.U.P. negli appalti e nelle concessioni

Compiti e requisiti del responsabile del procedimento sono individuati in sostanziale continuità con quanto previsto dall'art. 1O del D.Lgs.163/2006 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010.

Sono presenti comunque alcuni elementi di novità, orientati al rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle opere e al conseguimento di una migliore qualità ed una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori, in aderenza ai criteri direttivi di cui alle lettere e), Il) e rr) della legge delega.

 

Semplificazione dei requisiti di partecipazione alle gare polizza assicurativa

Il nuovo quadro normativo, congiuntamente all'atto di indirizzo dell'ANAC, ha ridotto significativamente, di circa la metà, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare per l'affidamento dei S.l.A, favorendo quindi un'apertura del mercato ai giovani professionisti ed agli operatori di piccole e medie dimensioni.

Per esempio, è stata abolita la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della progettazione; inoltre, è stata prevista la possibilità di sostituire i requisiti di fatturato con una polizza assicurativa.

 

Appalto integrato - Scelta delle procedure

L'articolo 24 del Correttivo modifica il co. 1 dell'articolo 59 del Codice in materia di scelta delle procedure.

Le modifiche e le integrazioni apportate, rispetto alla prima stesura del Codice, attenuano il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori. In particolare, si prevede che nella più ampia definizione di partenariato pubblico-privato rientri anche la locazione finanziaria, e che il divieto di appalto integrato non si estenda alle opere i cui progetti definitivi siano stati approvati alla data di entrata in vigore del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) ed i cui bandi di gara siano pubblicati entro un anno dall'emanazione del Correttivo (D.Lgs. 56/2017) .

 

Ad ogni modo, resta ancora esclusa la possibilità di affidare i lavori sulla base del progetto preliminare, oggi progetto di fattibilità tecnica ed economica.

 

Costi manodopera e sicurezza

L'intervento sul co. 16 dell'articolo 23 del Codice, come noto dedicato alla determinazione del costo del lavoro, ribadisce l'obbligo di scorporare i costi della sicurezza dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

 

Concorsi di idee e di progettazione

Con le modifiche apportate dal Correttivo al co. 5 dell'art. 23 del Codice, è stato notevolmente ridotto il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 co. 4 del Codice).

La prima versione del Codice poneva in capo a tutti i partecipanti l'obbligo di presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto estremamente onerosa la partecipazione alla procedura del concorso di progettazione. Il decreto correttivo, accogliendo le proposte della RPT, supera esaustivamente questa criticità. La modifica apportata all'articolo 23, circa la possibilità della divisione in due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e la conseguente modifica dell'articolo 152 sui concorsi, riduce gli oneri di partecipazione agli stessi favorendo la diffusione di questa forma di affidamento, a vantaggio dei giovani professionisti.  

 

 

La prima versione del Codice

 

Il Consiglio dei Ministri, a seguito dei pareri resi dapprima del Consiglio di Stato in data 1 aprile 2016 e, a seguire, dalle commissioni parlamentari competenti , ha approvato in esame definitivo il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Il decreto legislativo attua le direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

La pubblicazione è avvenuta sul Suppl. Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale? del 19-4-2.016, con entrata in vigore il nello stesso giorno Il decreto si compone di 220 articoli e 25 allegati, contro i precedenti 660 articoli e 1500 commi del precedente decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163.

 

Leggendo bene il? decreto legislativo, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un numero impressionante di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

 

Si tratta di ben 34 decreti e 12 linee guida per un totale di 46 provvedimenti che Ministeri ed ANAC dovranno predisporre al più presto e che, con molta probabilità renderanno il sistema degli appalti più complesso di quello attuale.

 

Il Codice, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n° 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata.

Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti.

Il Governo recepisce quindi in un unico decreto? le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei.

 

Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating.

è una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

 

Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure ea fornire criteri unitari.

Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa.

 

Viene poi regolata la Governance, con il rafforzamento dell’ANAC nel sostegno alla legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l’istituzione della Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio. Il Codice è articolato per processi, in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell’esecuzione.

Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990. Il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

 

Sono quindi disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre tipologie quali quelle in house, contraente generale, strumenti di partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest’ultimo il project financing, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo.

 

Vengono disciplinati i passaggi: verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo.

 

Il Codice sviluppa il superamento della Legge Obiettivo attraverso strumenti di programmazione delle infrastrutture, insediamenti prioritari e l’espresso richiamo all’applicazione delle procedure ordinarie.

E’ stata introdotta una forte limitazione forte all'appalto integrato, ammesso solo in casi eccezionali quali la finanza di progetto o il contraente generale.

 

Sul contenzioso, introduce un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull’impugnativa dei motivi di esclusione, nonché disciplina i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Il nuovo sistema è incentrato sulla qualità e consente di eliminare la causa principale del lievitare dei costi delle opere pubbliche, rappresentata da gare su progettazioni preliminari. Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.

 

La nuova forma di progetto di fattibilità rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientemente energetico. Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

 

è stata prevista la progressiva introduzione di strumenti di modellazione elettronica (BIM) che potranno essere utilizzate nelle gare bandite dalle stazioni appaltanti più qualificate. Il subappalto sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Quanto alla scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (che coniuga offerta economica prevista e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei settori in cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.

 

Rimane comunque assolutamente discutibile la possibilità di effettuare l’aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, anche se sempre come soluzione non preferenziale, per le prestazioni di servizi di architettura e progettazione.

Anche se in gran parte tali servizi rimangono al di sotto della soglia di 40.000 €, è molto frequente che i comuni, a causa di regolamenti interni che prevedono l’obbligo di gara per importi inferiori alle soglie minime (regolamenti di legittimità molto dubbia) oppure per la scarsa disponibilità dei funzionari ad assumersi le responsabilità di effettuare valutazioni tecnicamente un po’ più complesse, continuino ad applicare la procedura ordinaria anche per prestazioni sotto soglia, oltretutto onerando l’amministrazione di costi non indifferenti per la predisposizione della gara.

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Ci è capitato di ricevere di richieste di partecipazione a gare formali per incarichi di consulenza da 2.000 €.

L’unico modo per evitare queste aberrazioni è che vengano tassativamente vietate le assegnazioni sulla base del prezzo più basso per tutte le prestazioni intellettuali.

 

è richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina nella quale rientra anche il rating di legalità, sia alle stazioni appaltanti, secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi.

Si rafforza quindi il cammino già intrapreso nella spending review, poche stazioni appaltanti e qualificate.

 

Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del ruolo dell’ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti.

 

L’ANAC è chiamato ad adottare atti d’indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Codice.

Viene favorita l’indipendenza delle commissioni giudicatrici, con l’obbligo di effettuare la scelta dei componenti delle commissioni da un albo detenuto dall’ANAC.

 

Vediamo quali sono le caratteristiche principali del provvedimento.

 

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

 

Tutte ?le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

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Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

 

Qualità

 

Una delle parole chiave del nuovo sistema è “qualità” del progetto, della stazione appaltante, degli operatori e delle gare, nelle quali prevale l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’offerta al massimo ribasso. Tre i livelli di progettazione previsti:

 

- il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, che deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientamento energetico. Tale progetto deve essere redatto sulla base di approfondite indagini e verifiche;
- il progetto definitivo;
- il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.

 

Legalità

 

Dal punto di vista della legalità e del contrasto alla corruzione, viene rafforzato il ruolo dell’ANAC, della certificazione delle imprese, del Direttore dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Secondo la nuova normativa, il RUP deve essere:

 

- un dipendente di ruolo e possedere un titolo di laurea e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato;

- per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico;
- per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente in servizio.

 

Concessioni, garanzie e concorrenza

 

Per la prima volta viene disciplinato in modo organico l’istituto della concessione, unificando la normativa per le concessioni di lavori, servizi e forniture.

Il nuovo Codice chiarisce che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato.

Viene inoltre prevista una nuova disciplina del sistema delle garanzie, sostituendo la vecchia garanzia globale con due diverse garanzie, rilasciate contestualmente:

 
 
 
- la garanzia definitiva, senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell’opera;
- la garanzia extra costi che copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l’affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante.

 

Per favorire la concorrenza viene introdotto il Documento di gara unico europeo, che consentirà un’immediata apertura alla concorrenza europea.

 

Digitalizzazione

 

Tra gli obiettivi del nuovo Codice c’è il graduale passaggio alle procedure digitali, ovvero alle gare elettroniche, e ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione.

Le banche dati vengono razionalizzate e ridotte a due: quella presso l’ANAC per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo; quella presso il MIT sui requisiti generali di qualificazione degli operatori economici.

 

Partenariato Pubblico Privato

 

Al “Partenariato Pubblico Privato” (PPP) viene riservata una disciplina generale autonoma, nell’ambito della quale rientrano gli interventi:

- di sussidiarietà orizzontale, la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali;
- di decoro urbano;
- di recupero e riuso con finalità di interesse generale.

 

è disciplinato anche il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente.

 

Contenzioso amministrativo

 

I vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali diventano immediatamente lesivi e sarà possibile presentare ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi.

 

L’omessa impugnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale.

Sono inoltre previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l’accordo bonario, l’arbitrato, la transazione, il collegio tecnico consultivo con funzioni di assistenza e non vincolante per giungere ad una rapida definizione delle controversie ed i pareri di precontenzioso dell’ANAC, vincolanti con una sanzione amministrativa da 250 a 25.000 euro a carico del dirigente responsabile, in caso di mancato adeguamento della stazione appaltante.

 

Affidamento servizi di ingegneria

 

Nel nuovo codice l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria sotto la soglia (Euro 209.000) fa riferimento all’articolo 36 in cui, al comma 1 viene precisato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità (art. 4 del provvedimento), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

 

Così come previsto nel citato art. 36, comma 2 ma, anche all’art. 157, comma 2, relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, viene precisato che le stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:

 

a) per importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria (Euro 209.000), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.

 

Con il nuovo limite di 209.000 Euro circa il 90% dei servizi di architettura e di ingegneria saranno affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici e tale innalzamento della soglia coniugato con la possibilità per le stazioni appaltanti di non utilizzare per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta l’attuale D.M. 143/2013, contenuta nell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri renderà le due soglie dei 40.000 e dei 209.000 Euro del tutto indicative e le stesse potranno essere un limite assolutamente valicabile visto che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di determinare in maniera soggettiva l’importo dei corrispettivi.

 

Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione per importi al di sotto della soglia di 40.000 Euro le stazioni appaltanti procederanno con un affidamento diretto mentre per quanto concerne importi tra i 40.000 Euro e la soglia comunitaria di 209.000 Euro alla proceduta negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici utilizzando come criterio di aggiudicazione, esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Per ultimo vale la pena fare un cenno alle previsioni contenute nella lettera ccc) dell’articolo 1 della Legge delega n. 11/2016 in cui uno dei principi che avrebbe dovuto rispettare il D.Lgs. attuativo della stessa legge avrebbe dovuto essere quello del miglioramento delle condizioni di accesso al ?mercato ?dei servizi di architettura ?e ?ingegneria ?e ?agli altri servizi ?professionali dell'area tecnica per i giovani professionisti ma tale principio non sembra sia stato rispettato quando viene affidata, con l’articolo 95, comma 13 del testo approvato, alle stazioni appaltanti la discrezionalità  della definizione dei criteri premiali da applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per i giovani anche se, al comma 5 dell’articolo 24 del provvedimento è precisato che saranno predisposte dall’ANAC le linee guida (relative ai requisiti che devono possedere le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) ed in cui dovranno essere definiti i criteri per assicurare la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee.

 

Il Codice degli Appalti si applica ai bandi ed avvisi pubblicati dal 20 aprile

 

L'Anac ritorna sui suoi passi e tutela la buona fede delle stazioni appaltanti.

In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste  di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data. Numerose stazioni appaltanti hanno, però,  successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato,  nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

 

Nell’esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l’Autorità, sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato, ha  considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile. Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre  le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati  a decorrere dal 20 aprile 2016.

 

Codice appalti: in gazzetta la rettifica degli errori

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale? N° 15 luglio 2016, n. 164 l’Avviso di Rettifica contenente il testo delle D.Lgs 50 del 2016 con le correzioni degli errori contenuti nel testo originale.


 

 

anac - codice appalti pubblici

 

 

Linee guida ANAC

Servizi Appalti

 

Link alle norme

 

LEGGE 28/1/2016, n° 11 (Legge delega)

 

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/2/2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

 

 

DECRETO LEGISISLATIVO 12/4/2006 n°163 (Normativa Precedente)

 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 n° 50

Testo originale approvato

Testo aggiornato dal D.LGS 56/17
(Codice dei contratti pubblici)

 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

 

 

 

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