Le attività che consideriamo come paracommerciali derivano da diverse fonti normative ed hanno subito nel tempo notevoli modifiche di impostazione.
Alcune attività erano considerate come "artigianato di sevizio" e soggette a norme specifiche (acconciatori, estetiste, autotrasporto, ecc. ).
La maggioranza delle altre attività erano inizialmente inquadrate nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (spettacoli e trattenimenti, cinema, agenzie, ecc.).
Nel tempo molte attività sono state sottratte almeno parzialmente alla competenza del TULPS (esempio: pubblici esercizi di somministrazione) o regolamentate con disposizioni ad hoc (agenzie di viaggi e simili).
In molti casi la competenza è gradualmente passata dalle Questure o Prefetture ai comuni. Anche la natura del titolo autorizzativo è in molti casi stata modificata da licenza di P.S. a semplice autorizzazione.
Le modifiche più importanti sono quelli derivanti dal recepimento della direttiva BOLKESTEIN sui servizi, e quindi delle norme di liberalizzazione e semplificazione, che hanno ridotto al minimo le necessità di autorizzazione preventiva per lo svolgimento dell’attività, in gran parte sostituite dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Commercio e somministrazione
- Competenze
- Tipi di Procedimento
- Requisiti
- Disposizioni principali
Commercio fisso al dettaglio
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