ULTIME ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA 28/10/2020
Per quanto riguarda i centro commerciali le disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle precedenti, con la sola aggiunta della possibilità di apertura delle edicole anche nei centri commerciali.
Viene precisato in maniera più chiara che l'obbligo di chiusura non riguarda, le attività che non rientrano nel commercio al dettaglio, le quali possono aprire o meno in funzione della normativa generale, quindi chiusura di cinema, teatri, palestre, ecc. e apertura per i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tinto lavanderie), e tutte le attività di natura artigianale (es. tacchi e chiavi, sartorie, riparatori, ecc.) nonché quelle di natura medica. Bloccate le slot machine, anche all'interno dei pubblici esercizi che possono restare aperti.
Ovviamente i pubblici esercizi nei centri commerciali sono soggetti alle stesse limitazioni di quelli siti all'esterno.
In pratica si confermano le indicazioni date in relazione alla precedente ordinanza n° 623, che è stata revocata insieme alla 620.
Ordinanza 620 del 16/10/2020 (revocata)
Ordinanza 623 del 21/10/2020 (Allegato 1 Allegato 2 ) (revocata)
Ordinanzacongiunta 619 - Presidente Regione e ministro della Salute del 21/10/2020
La Lombardia ha emanato il 16/10 l'ordinanza 623.
Prevede (Art.2) la chiusura al sabato ed alla domenica delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La chiusura non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l igiene della casa , piante, fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.
La formulazione è giuridicamente imprecisa, in quanto i centri commerciali (almeno quelli dotati di autorizzazione unitaria) sono grandi strutture, e quindi teoricamente rientrerebbero nel divieto. In realtà viene precisato che la chiusura non riguarda il centro commerciale in se, ma gli ESERCIZI AL DETTAGLIO presenti nei centri, con le esclusioni merceologiche indicate.
Questo implica che il centro in quanto tale non è obbligato alla chiusura, ma deve rimanere aperto per consentire l'attività degli esercizi delle merceologie consentite, nonché di tutte le attività non di commercio al dettaglio (quindi pubblici esercizi, acconciatori, estetisti, studi medici, cinema, attività artigianali, agenzie di viaggi, ecc.)
Ognuna di queste attività "non al dettaglio" dovrà seguire le specifiche prescrizioni contenute nelle ultime ordinanza regionali per la specifica attività, quindi orari specifici per i pubblici esercizi, esclusione per le sale giochi e le palestre, ecc.
Dato che le possibilità di apertura sono riferite alle merceologia e non alle tipologia di esercizi, una interpretazione letterale porterebbe alla conclusione che negli esercizi misti (es. ipermercati) dovrebbe essere consentita la sola vendita di alimentari, cosmetici, ecc. e non dei non alimentari (cosa difficilissima da verificare).
Un'ulteriore problema è che non sono disposte limitazioni di orario, ma vista la misura di coprifuoco alle 23, la chiusura deve avvenire in tempo per consentire al personale di rientrare a casa entro le 23 (ammenoché in sede interpretativa non venga riconosciuto che il ritorno a casa dopo il lavoro costituisca uno spostamento "per lavoro" e quindi autorizzato nell'orario di coprifuoco).
Questa interpretazione è confortata dalla norma dell'Art,5.a.1, che prevede che lo sgombero dei pubblici esercizi deve avvenire al massimo dopo le 23 e che gli avventori debbono tornare a casa dopo le 23 (e il personale dopo avere effettuato le operazioni di chiusura e di messa in sicurezza dei prodotti alimentari, obbligatorie ai sensi delle procedure HACCP).
Rimangono alcune indicazioni oggettivamente discriminatorie: ad esempio le edicole su strada posso rimanere aperte, ma quelle all'interno dei centri commerciali no (su questo si porrebbe eccepire che la vendita dei giornali e riviste è disciplinata da una norma diversa da quella dei negozi al dettaglio, e quindi potrebbero essere considerate tra le eccezioni (anche in quanto non ricomprese nella superficie delle autorizzazioni unitarie).
14 LUGLIO NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza 580 che proroga l'obbligo di portare la mascherina nei locali al chiuso (inclusi i mezzi di trasporto) e all'aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale ed ha disposto il proseguimento della rilevazione della temperatura sui luoghi di lavoro.
Nell'allegato alla delibera le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
29 GIUGNO NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza 573 che proroga a metà luglio l'obbligo di portare la mascherina all'aperto ed ha disposto la graduale riapertura di alcune attività (manifestazioni fieristiche, convgni, discoteche, ecc.). Nell'allegato alla delibera le nuove linee guida per tutte le attività che possono operare.
DAL 6 GIUGNO LA LOMBARDIA RIAPRE ANCHE LE FUNIVIE LE STRUTTURE TERMALI E I CENTRI BENESSERE
La regione Lombardia ha emanato una nuova ordinanza (n° 555 del 29 maggio) che regolamenta le attività che possono essere svolte dal 1 giugno (per i cinema e teatri l'apertura al pubblico va al 15 giugno) allegando le linee guida per lo svolgimento in sicurezza delle stesse, che sostituiscono quelle allegate alle precedento ordinanze.
Vi sono modifiche alle regole per attività che già erano state aperte (ad esempio nei ristoranti e nei cinema i membri dello stesso nucleo familare potranno sedersi vicini) e vengono stabilite le regole per attività per cui non erano ancora state emanate le linee guida (spettacoli, parchi divertimenti, aree giochi per bambini, autonoleggi, ecc.). In generale tali linee guida valgono sia per attività "stand alone" che per attività svolte all'interno o in abbinamento con altri esercizi. In tali casi ogni attività dovrà comunque rispettare le proprie regole.
Restano ancora bloccati slot machines, monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la
permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti
Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1:
- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto, rifugi e ostelli per la gioventù) e locazioni brevi
- Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all’aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni)
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
In sintesi entrerà in vigore dal 1 giugno e fino al 14 giugno.
- Obbligo mascherina confermato.
- Riaprono dal 1 giugno: palestre, piscine, circoli culturali, parchi tematici, divertimento e luna park, sport di squadra all aperto ma quelli con distanza a due metri (si tennis x es no calcio).
- Tolta distanza di 1 metro x congiunti x es al ristorante.
- Eliminazione transenne aree mercato.
- Dal 15 giugno riaprono anche cinema e servizi infanzia dai 3 ai 17 anni.
- Le Sagre restano vietate.
REGIONE LOMBARDIA