Commercio al dettaglio su aree pubbliche

L'applicazione della Bokenstein al commercio su aree pubbliche

 

I criteri generali sulla concorrenza sanciti dalla Direttiva Europea Servizi (Bolkenstein), recepiti nel nostro ordinamento con il DLGS 59/2010 portano ad escludere la possibilità di assegnazione di spazi pubblici a privati per un tempo indeterminato (ed un tempo eccessivamente lungo verrebbe considerato come indeterminato) ed in assenza di procedure concorsuali. In più, le procedure concorsuali non debbono consentire vantaggi ed agevolazioni particolari a specifici soggetti o categorie di soggetti (ed in particolare ai detentori delle concessioni che vanno a scadere).

 

Questa normativa è in palese contrasto con la regolamentazione che prevedeva il rinnovo automatico alla scadenza delle concessioni in essere, in particolare quelle relative alle aree demaniali per gli stabilimenti balneari ed alle aree mercatali o simili (posteggi isolati, edicole, ecc.).

 

Il legislatore ha quindi dovuto provvedere a modificare le vigenti disposizioni, cosa che ha aperto una lunghissima diatriba in conflittualità tra gli operatori (alcuni dei quali, inizialmente sostenuti da alcune associazioni di categoria) richiedevano l’esclusione tout court dalla Bolkestein, e la Pubblica Amministrazione.

 

Il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e province autonome, si è addivenuti ad una prima intesa seguita in data 24 gennaio 2013 da un Documento di attuazione “Documento unitario delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche”.

 

Il 16 luglio 2015, i contenuti dell’Intesa del 2012 sono stati estesi con un nuovo accordo stato regioni alle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, , accordo poi ulteriormente precisato con un Documento unitario delle regioni datato 24 marzo 2016

 

Infine il 3 agosto 2016 le Regioni hanno predisposto ulteriori indicazioni per l’applicazione dell’Intesa del 5 luglio 2015, approvate con un nuovo Documento Unitario

 

In sintesi, tali documenti prevedevano che:

 

la durata delle concessioni per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, doveva essere fissata dai comuni tra 9 e 12 anni, per uniformità le Regioni stesse proponevano ai comuni di scegliere la durata massima, ovvero 12 anni.

 

I criteri per le procedure di selezione dovevano prioritariamente tenere conto dell’esperienza professionale maturata dagli operatori, sia come anzianità di impresa, comprovata dall’iscrizione al Registro imprese, sia come professionalità acquisita nel posteggio al quale si sarebbe riferita la selezione, riconoscendo a questa professionalità, in prima applicazione, un peso pari al 40% (poi tradotto in 40 punti assoluti) sul punteggio totale attribuibile attraverso i criteri.

 

Tutte le concessioni rilasciate o rinnovate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e prima dell’intesa del 5 luglio 2012, dovevano essere prorogate sino al 7 maggio 2017, quelle scadute dopo l’entrata in vigore dell’intesa, dovevano essere prorogate sino al 4 luglio 2017.

In base a tali disposizioni, molte Regioni e numerosi Comuni hanno emanato i propri provvedimenti attuativi, previe lunghe e faticose trattative con ANCI e le associazioni di categoria, e centinaia di comuni hanno avviato, e talvolta anche concluso, le procedure di pubblicazione dei bandi e la raccolta delle istanze da parte degli operatori.

 

In data 30/12/2016 è stato approvato il DECRETO LEGGE n 244 “Proroga e definizione di termini” detto anche MILLEPROROGHE , Pubblicato in GU N 304 del 30/12/2016, che all’Art.6, comma 8, ha stabilito che:

 

“8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.

 

Tale provvedimento ha di fatto bloccato la pubblicazione e l’attuazione dei bandi per l’assegnazione dei posteggi mercatali, creando un’infinità di problemi ai comuni ed agli operatori, e soprattutto vanificando e svilendo l’impegno di quella parte non irrilevante della Pubblica Amministrazione che si era impegnata per una corretta e tempestiva applicazione della legge.

 

In sede di conversione in legge, sono stati presentati moltissimi emendamenti, dai contenuti più svariati, che andavano dalla pura provocazione, all’esclusione di fatto dalla Bolkestein del settore (proposte di concessioni quarantennali), alla proposta di prolungamento delle concessioni al 2018 con possibilità per i Comuni di riprendere la pubblicazione dei bandi e l’effettuazione delle assegnazioni, che però sarebbero divenute effettive sul alla fine del 2019.

 

Alla fine di una accesa discussione, l’Aula del Senato ha approvato il seguente emendamento:

2630 - EMENDAMENTO APPROVATO all’articolo 6, comma 8

6.24 (testo 5) e id. 6.29 (testo 5)

Colucci, Mancuso, Gualdani, Aiello, Luigi Marino, Viceconte, De Poli

 

Sostituire i1 comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche  garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in  essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31  dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già  provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente  normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli  operatori uscenti

 

Il 23 febbraio 2017 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato). su cui il 22 febbraio era stata votata la questione di fiducia posta dal Governo.

 

“8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche  garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in  essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31  dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già  provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente  normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli  operatori uscenti”

 

Sorgono diverse questioni sulle modalità di applicazione della norma, e soprattutto sulla sua difendibilità giuridica in caso di ricorsi e soprattutto nel caso che il Governo, in accoglimento delle osservazioni dell’Antitrus, provveda, con successivi provvedimenti legislativi (ad esempio quello sulla competitività, ancora in discussione) a modificare i criteri  di assegnazione e la durata delle concessioni.

 

La questione è dunque del tutto aperte, e torneremo sull’argomento non appena ci saranno novità.

 

 


 

 

 

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