Da anni è stata recepita nel nostro ordinamento la "Direttiva europea servizi" (Bolkestein) che stabilisce la libertà di insediamento delle attività economiche. Il principio è che l'apertura o la modifica di una attività economica non dipende da una concessione delle pubbliche autorità, ma è un diritto del cittadino, che può essere limitato o condizionato dalla pubblica amministrazione solo in casi particolari, previsti dalla Legge, per tutelare motivate e prevalenti esigenze di interesse generale per proteggere "valori" di superiore interesse pubblico (sanità, pubblica sicurezza, tutela dell'ambiente, ecc.
La prima conseguenza di questo principio riguarda la tutela della libera concorrenza. É illegittimo qualunque provvedimento o comportamento della Pubblica Amministrazione, anche a livello legislativo, che subordini l'attivazione o la modifica di un’attività economica alla verifica dell'esistenza di una situazione che consenta di iniziare un'attività senza sottrarre potenziale mercato ai concorrenti, o che metta gli operatori esistenti in condizioni di vantaggio rispetto ai nuovi operatori, o che subordini l'apertura di una nuova attività al consenso, o anche solo al parere dei concorrenti.
Il principio di libera concorrenza hareso illegittime tutte le forme di contingenti, indici di densità, limiti di quote di mercato, distanze, limiti territoriali di operatività e simili. La legge ha imposto di rimuovere tali disposizioni, sancendone automaticamente l'inapplicabilità oltre la data del 31/12/2012 nel caso di mancata modificazione.
Sembrerebbe quindi che non sia più possibile per la Pubblica Amministrazione emanare piani, regolamenti o ordinanze che regolamentino l’attivazione di attività nel settore dei servizi (e quindi del commercio e affini).
In realtà ciò non è del tutto vero, perché le limitazioni vietate sono essenzialmente quelle di natura economica, mentre è possibile porre vincoli (ben motivi) a tutela di esigenze ambientali, sanitarie, di viabilità, pubblica sicurezza, tutela del paesaggio, della quiete e dell’ordine pubblico e in generale dell’ordinato sviluppo urbano (norme di natura urbanistica).
Di conseguenza alcuni strumenti di pianificazione (es. i vecchi piani commerciali) sono praticamente estinti, mentre altri continuano a potere esistere (sia pure non più obbligatoriamente) con contenuti e procedure diverse, e in generale il focus si sposta dalla programmazione economica alla pianificazione territoriale, che diviene sempre più lo strumento principe di intervento.
Prassicoop, con oltre 40 anni di esperienza, continua a redigere per i comuni tutti gli strumenti di programmazione commerciali ancora previsti dalle leggi nazionali e regionali.
Indice programmazione
Piano del commercio su aree pubbliche
Criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Criteri di autorizzazione e norme procedurali per le medie strutture di vendita
Piani di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste
Piano per i distributori di carburanti
Piano comunale cessioni benefiche
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