L’obbligo per i comuni di redigere una delibera di criteri e di definire le norme procedurali per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita è stabilito dal D.Lgs. 31/03/98 N° 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della Legge 15/03/97 n° 59”.
In particolare:
• il Comma 3 dell’Art. 8 dispone che: “Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1”.
• il Comma 4 dell’Art. 8 prevede che: “Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche”
Si tratta di due distinti provvedimenti, uno di carattere programmatorio, e quindi logicamente soggetto a revisione periodica in funzione del cambio di esigenze della realtà locale, l’altro di natura regolamentare procedurale, e quindi teoricamente permanente, da modificare solo in occasione di variazioni nella normativa generale nazionale e regionale.
In realtà in questi ultimi anni tali modifiche sono state molteplici ed estremamente frequenti, anche in rapporto all’attivazione dei SUAP. Di conseguenza anche per le disposizioni procedurali si è palesata l’esigenza di aggiornamenti forse ancora più frequenti rispetto a quelli dei criteri.
In applicazione dell’obiettivo di economia procedimentale e di snellezza amministrativa di cui alle norme generali di semplificazione amministrativa, si è ravvisata la possibilità e l’opportunità di raggruppare i provvedimenti di cui al comma 3 e al comma 4 in un unico provvedimento integrato.
Comunque non si tratta di provvedimenti di natura urbanistica, ma di strumenti attuativi che non possono derogare dalle disposizioni dello strumento urbanistico comunale, al quale spetta, in base alla legislazione vigente, l’onere di individuare le aree in cui è considerato ammissibile l’inserimento di medie strutture di vendita.
La competenza di approvazione spetta alla GIUNTA MUNICIPALE, come indicato dalla risoluzione n° 506085 del 4/05/01 del MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il criterio generale della competenza consiliare sui regolamenti proprio in funzione del fatto che si tratta di provvedimenti attuativi di decisioni generali già assunte in sede di strumento urbanistico, nonché del fatto che la parte procedurale costituisce una regolamentazione del funzionamento degli uffici, espressamente riservata alla competenza della Giunta.
Ovviamente i criteri debbono essere basati sulle disposizioni di recepimento della Direttiva Servizi “Bolkestein” e conseguentemente sui principi generali di liberalizzazione delle attività economiche, assoggettabili a limitazioni soltanto a tutela degli interessi generali specificamente individuati nelle premesse alla normativa di recepimento di detta direttiva.
Per ogni regione vanno tenute in considerazione le norme regionali specifiche, sia per quanto riguarda i criteri generali di regolamentazione del commercio, sia per le specifiche disposizioni sulle medie strutture di vendita, laddove previste .
Ad esempio in Lombardia esistono gli INDIRIZZI REGIONALI della DGR 8/6024 del 5 dicembre 2007 ” Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del PTSSC 2006-08” e successive modifiche ed integrazioni.”
Teoricamente in assenza di approvazione dei criteri i Comuni non possono rilasciare autorizzazioni per le medie strutture di vendita. In pratica la giurisprudenza ha ritenuto che la libertà economica dell’imprenditore non possa essere penalizzata dalla inadempienza della Pubblica Amministrazione, invitando i Comuni, in assenza di criteri, a svolgere ogni volta una istruttoria “ad hoc” secondo i principi che ogni legge regionale mette a base della formulazione della delibera dei criteri stessi.
In mancanza di indicazioni su come valutare i risultati di tale istruttoria, i Comuni dovranno analiticamente motivare di volta in volta le proprie decisioni.
Questo genera il rischio di non potere adeguatamente motivare eventuali dinieghi e di vedersi praticamente costretti ad assentire a qualunque richiesta che non contrasti espressamente con lo strumento urbanistico.
Per questo motivo, e per supplire alla genericità ed indeterminatezza delle disposizioni sul commercio della maggioranza degli strumenti urbanistici vigenti, è fondamentale che i comuni provvedano sollecitamente a dotarsi della delibera sui criteri.
Prassicoop si propone per la redazione dei criteri e delle norme procedurali, sia sotto forma di provvedimenti separati che di un unico documento integrato, in attuazione delle normative delle singole Regioni.
Il servizio può consistere nella stesura completa dei provvedimenti o nella semplice assistenza ai comuni che intendano provvedere autonomamente alla redazione o all’aggiornamento degli stessi. Il lavoro include un esame preliminare della normativa commerciale presente nello strumento urbanistico, nella formulazione di suggerimenti per l’adeguamento di detti piani urbanistici qualora inadeguati o obsoleti, per poi procedere alla stesura di criteri coerenti con la normativa urbanistica locale.
Parimenti, per la parte procedurale si provvederà ad una analisi delle procedure attualmente utilizzate, nell’ambito delle competenze del SUAP, per poi individuare una procedura integrata all’interno dell’operatività del SUAP, provvedendo anche eventualmente all’adeguamento della modulistica.
Tra le operazioni preliminari vi è anche una mappatura e censimento delle medie strutture esistenti e della loro integrazione con il complesso della rete distributiva locale e sovraccomunale. Il servizio include anche l’esame e l’eventuale controdeduzione delle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria.
In parallelo, per i comuni sprovvisti di criteri che debbano comunque rispondere ad richieste di autorizzazioni di medie strutture, Prassicoop è in grado di assistere il Comune nella formulazione dell’istruttoria “ad hoc” e nell’eventuale fase di contenzioso.
Tra i comuni più significativi per i quali abbiamo redatto i criteri segnaliamo: Assago, Canegrate, Casorate Primo, Cassolnovo, Castellanza, Gallarate, Muggiò, Nova Milanese, Pioltello, Saronno, Tradate, Usmate, Varedo, Vergiate, Voghera.
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